Art. 10.
(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 6, 7 e 8»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo

 

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nell'ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 266».